Lo sciopero politico non è illegale

ITALIA: DIRITTO DI SCIOPERO

Corte die Cassazione civile, 21.08.2004, n. 16515
Lo sciopero politico è legittimo e lecito sia sul piano penale che su quello civile. Una sentenza della Cassazione civile italiana che può essere applicata anche allo sciopero per la causa delle donne.
Nel caso di uno sciopero nell'anno 1991 all'occasione di una protesta contro la guerra in Kossovo la Corte di Cassazione civile ha ritenuto il comportamento della società datrice di lavoro come antisindacale perché aveva riportato l'indicazione "ore non lavorate" anziché "ore sciopero" sui listini paga degli e delle aderenti allo sciopero. Decidendo a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, la Corte ha sottolineato che l'art. 40 della Costituzione tutela non solo lo sciopero che ha come destinatari/e i e le datori/datrici di lavoro ma anche quello di natura economica-politica o solo politica (e anche di protesta o solidarietà), sia da un punto di vista penale, sia civile. Lo sciopero politico viene considerato illegittimo solo se ha carattere rivoluzionario con l'obbiettivo di «sovvertire l’ordinamento costituzionale» o quando «sormonta i limiti di una legittima forma di pressione (…) volta a bloccare o ostacolare l'esercizio di poteri legittimi medianti i quali si esprime direttamente o indirettamente la sovranità popolare». La stessa argomentazione può essere applicata allo sciopero per la causa delle donne che, essendo anche esso uno sciopero politico, per lo meno in Italia non può essere interpretato come  penalizzante per chi vi aderisce. 
 «Lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e nell'opposizione all'invio di un contingente militare dello Stato italiano in territorio estero è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile, (v. Corte cost. n. 290 del 1974). Ne consegue che comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare l'iniziativa del sindacato che tale sciopero abbia proclamato, quale la valutazione come assenza ingiustificata dal lavoro della partecipazione dei dipendenti allo sciopero, possono costituire condotta antisindacale assoggettabile.»
Accesso diretto alla sentenza (pdf.)