La LPar si rivolge al datore di lavoro

SVIZZERA, TICINO: MOLESTIE SESSUALI

La Legge federale sulla parità dei sessi si rivolge non all'autore delle molestie sessuali, bensì al datore di lavoro. La conoscenza da parte di un quadro può essere imputata al datore di lavoro

Seconda Camera civile Tribunale d'appello del Canton Ticino, 12.2020.6 del 24.09.2020
La cassiera-cameriera di un Ristorante-Ostello denuncia delle angherie e molestie subite da parte del cuoco. La gerente, amica del cuoco, non interviene in modo appropriato, né lo fa la datrice di lavoro, che successivamente procede al licenziamento della cassiera-cameriera. La Pretura le riconosce un importo corrispondente a tre mensilità del salario medio svizzero per le molestie subite e tre mensilità dell’ultimo salario effettivo a titolo di disdetta abusiva.
La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) si rivolge non all’autore delle molestie sessuali, bensì al datore di lavoro che deve adottare misure ragionevolmente esigibili a titolo preventivo, e meglio stabilendo una struttura e un contesto lavorativo tali da scoraggiare e prevenire gli abusi. Il datore di lavoro deve essere a conoscenza delle molestie perpetrate. La conoscenza da parte di un quadro può, tenuto conto delle circostanze, essergli imputata.
Oltre all’indennità ex art. 5 cpv. 3 LPar, alla vittima può essere riconosciuta un’indennità per torto morale giusta gli art. 47/49 CO, ma “solo se l’indennità ex art. 5 cpv. 3 LPar non può o non basta a coprire il suo pregiudizio”. Ad ogni modo, l’indennità ex art. 5 cpv. 3 LPar è cumulabile con quella prevista dall’art. 336a CO (disdetta abusiva) (consid. 8).

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