Nuovi orientamenti in tema di esame individuale delle domande di protezione internazionale? Il caso delle donne afghane al vaglio della CGUE

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Gender Law Newsletter FRI 2024#3, 01.09.2024 - Newsletter abonnieren

EUROPA E SVIZZERA: DIRITTO D'ASILO

Claudia CANDELMO, GenIUS, 1. luglio 2024 (con aggiornamento della situazione in Svizzera a cura della redazione)

In questo contributo, Claudia Candelmo riflette sull’interpretazione della nozione di ‘persecuzione’ e di ‘esame individuale’ delle domande di protezione internazionale partendo dalle conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal giudice austriaco in relazione a domande di protezione presentate da donne provenienti dall’Afghanistan. Segue un breve accenno redazionale alla situazione in Svizzera.

1.   Sintesi dell'articolo

L’autrice condivide le conclusioni dell’Avvocato Generale, ossia che l’insieme delle misure adottate dai Talebani rientra nella nozione di «atti di persecuzione»  così come individuati dall’art. 9 (1) (b) della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011), perché si tratta di misure che, nel loro complesso, risultano equivalenti, per gravità, a una violazione dei diritti fondamentali anche se, singolarmente, non otterrebbero lo stesso effetto.

Di norma, in una situazione del genere, non è indicato un esame individuale approfondito: L’esistenza di atti persecutori prescinde dalla valutazione personale che il o la richiedente dovesse fare, in quel momento, in merito al carattere delle misure adottate. L’ipotesi che una donna approvi tali comportamenti e poi chieda la protezione appare peraltro piuttosto improbabile e ad ogni modo l’esistenza di atti persecutori prescinde dalla valutazione personale che il o la richiedente dovesse fare, in quel momento, in merito al carattere delle misure adottate.

Anche secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, laddove la persecuzione avviene non per qualità specifiche possedute dal singolo richiedente (es. comportamenti adottati o particolari condizioni familiari), bensì in ragione del genere del*la richiedente, l’esame individuale dovrebbe essere ‘limitato’ ad accertare l’appartenenza del*la richiedente al genere perseguitato. Infatti, l’esame più generale della situazione nello Stato di provenienza forma parte integrante della valutazione di una domanda di asilo.

Quanto al timore che il riconoscimento della protezione internazionale senza interrogarsi sulla situazione personale del*la richiedente l’asilo possa incidere sulla nozione di rifugiata con conseguente aumento delle domande, l’autrice conclude che «Se si ritiene che, oggettivamente, tali persone siano titolari di protezione internazionale, il numero non dovrebbe influire sulla valutazione. Tali considerazioni sono piuttosto di natura politica, non giuridica, e potrebbero, in quanto tali, richiedere una risposta sul piano politico, ad esempio, tramite la cooperazione interstatale o rilanciando iniziative di solidarietà tra Stati dell’Unione europea.»

Non va poi dimenticata la Convenzione di Istanbul (per esempio all’art. 60), che prevede alcune disposizioni che si preoccupano di assicurare una tutela adeguata alle richiedenti asilo per motivi legati al genere.

2.   Aggiornamento della Situazione in Svizzera a cura della redazione

In Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha messo a punto una nuova prassi per le donne e le ragazze provenienti dall’Afghanistan, entrata in vigore il 17 luglio 2023. Secondo questa nuova prassi, le richiedenti l’asilo provenienti dall’Afghanistan possono essere considerate vittime sia di una legislazione discriminante sia di una persecuzione a sfondo religioso. Il cambiamento di prassi ha per conseguenza che a queste donne può essere riconosciuto lo statuto di rifugiata e non solo l’ammissione provvisoria (cfr. Newsletter 2023#4 e scheda informativa della SEM). Nel frattempo, vi sono stati diversi interventi parlamentari che hanno chiesto che alle donne afghane non venga concesso «automaticamente»  l’asilo, insistendo su un esame individuale caso per caso (si vedano gli interventi su parlament.ch, parola di ricerca Afghan*). E’ stato «chiarito» che le domande d’asilo vengono accolte solo se, oltre ai motivi di fuga specifici per le donne, può essere dimostrato in modo credibile un ulteriore motivo di persecuzione (comunicato stampa della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) del 18 giugno 2024 e sentenza TAF del 23 aprile 2024 (E-2303/2020, in particolare consid. 7.3).

Accesso diretto all’articolo (geniusreview.eu)
Accesso diretto alle conclusioni dell’Avvocato Generale presentate il 9 novembre 2023, cause riunite C-608/22 e C-609/22 (curia.europa.eu)
Sul tema, si veda anche il contributo nella Newsletter 2024#2 («Être une femme peut constituer un motif de persécution pertinent justifiant la qualité de réfugiée»)