Sui discorsi d’odio omofobi. Il caso della Svizzera in prospettiva comparata – sul criterio dell’identità di genere

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Gender Law Newsletter FRI 2025#1, 01.03.2025 - Newsletter abonnieren

SVIZZERA: DIRITTO PENALE ED IDENTITÀ DI GENERE

2025
 
Micol Ferrario, Sui discorsi d’odio omofobi. Il caso della Svizzera in prospettiva comparata, GenIUS, 3 gennaio 2025

Abstract (inglese): «This article offers a comparative insight on some of the most meaningful revisions on homophobic hate speech and [...] the Swiss case study underlines the need to acknowledge a protection also against the violations grounded on gender identity.
After the examination of the legislations on homophobic hate speech applied in some Member States of the Council of Europe, the paper focuses on Switzerland where, in 2020, the scope of art. 261bis of the Swiss Criminal Code has been extended to the acts of discrimination and incitement to hatred based on sexual orientation. The Swiss Federal Tribunal convicted for the first time a person for this offence in judgment 6B_1323/2023, whose analysis brings out the need to provide a protection also for transgender and intersex people.
»

L’articolista rivela come la sentenza del Tribunale federale 6B_1323/2023 dell’11 marzo 2024 (cfr. Newsletter 2024#2) risulta essere interessante almeno sotto due profili.
Il primo concerne il valore che si dà alla percezione esterna (considd. 1.5. e 2.3): «per capire se una dichiarazione è discriminatoria o meno, ci si deve avvalere dell’interpretazione che un navigatore medio di Internet darebbe a questo messaggio, ossia se appare anche agli occhi di quest’ultimo come basato su un’ostilità verso una persona a causa del suo orientamento sessuale.»
Il secondo aspetto riguarda invece l’omissione del criterio dell’identità di genere: «È interessante però notare che, a differenza del Legislatore, il Tribunale federale, rifacendosi ai principi di Yogyakarta, fornisce in questa sentenza una definizione molto precisa di identità di genere (consid. 2.1.1). Quest’ultimo aspetto invita a ripensare la portata dell’art. 261 bis c.p. [Codice penale svizzero] e, più in generale, dimostra l’importanza e la possibilità di prendere in considerazione il criterio dell’identità di genere nelle future riforme legislative a tutela della comunità LGBTI».
Insomma, «seppure la riforma dell’art. 261 bis c.p. rappresenti uno sforzo importante per la protezione dell’orientamento sessuale, essa risulta essere tuttavia parziale per il fatto di non contemplare il criterio dell’identità di genere. Come emerge chiaramente dalla sentenza del Tribunale federale, è configurabile un’estensione della sua portata, ciò che risulta essere ancora più necessario se si considera il fatto che le persone transgender e intersex sono sempre più spesso vittime di crimini d’odio (tra cui i discorsi d’odio) anche in Svizzera».

Accesso diretto all’articolo su GenIus (geniusreview.eu)